Tutto quello che occorre sapere per usufruire della detrazione fiscale del 50% per le schermature solari, prevista dalla Legge di Bilancio.
ECOBONUS 50%
Cos’è la detrazione fiscale?
Le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 50%.
La detrazione fiscale è una diminuzione delle imposte dovute perché, nel caso specifico, sono state sostenute delle spese destinate a migliorare l’efficienza energetica degli edifici esistenti.
▷ Aliquota di detrazione : 50% delle spese totali detraibili sostenute nel
periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024
▷ Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro
per unità immobiliare.
▷ Importo massimo agevolabile di costo per prodotto: fino ad un
massimale di 276 euro / mq , dal 15/04/2022, al netto di Iva e prestazioni
professionali, opere complementari relative alla installazione, posa e alla
messa in opera.
▷ Detrazione diretta del credito di imposta in 10 anni.
Cos’è la schermatura solare?
“I sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari” (Allegato M. del DL 311)
Chi può usufruirne?
Sono ammessi all’agevolazione Ecobonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito e quindi:
▷ persone fisiche, compresi esercenti arti o professioni
▷ enti e altri soggetti (associazione tra professionisti o artisti, società semplici);
▷ altri soggetti titolari di reddito d’impresa: imprenditori individuali, società di persone (snc, sas) società di capitali (srl, spa, sapa, soc.coop, etc)
e enti commerciali;
▷ che sostengono le spese su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti (anche rurali) posseduti o detenuti ovvero:
— posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, superficie, etc.);
— detenuti in forza di contratti ad effetti obbligatori: locazione, comodato, etc.
Per edificio esistente deve intendersi l’edificio accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi.
Accesso alla detrazione
Affinché possano beneficiare dell’agevolazione, le schermature solari devono essere:
▷ applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
▷ a protezione di una superficie vetrata;
▷ installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
▷ mobili;
▷ schermature “tecniche”
▷ sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
▷ Inoltre, nel rispetto dell’Allegato M del DLgs. N. 311/2006 le schermature solare devono essere marcate CE secondo EN 13561.
▷ Le schermature solari devono possedere un valore del fattore di trasmissione solare totale (gtot) accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.
▷ Devono essere rispettate, inoltre, le pertinenti norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro)
Spese ammesse
Nel limite di spese agevolabile devono essere considerate spese ammissibili:
▷ Fornitura e la posa in opera di schermature solari
▷ Eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti
▷ Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.)
▷ Opere provvisionali e accessorie
Modalità di utilizzo della detrazione
Utilizzo diretto: utilizzo diretto a detrazione delle imposte sul reddito per il cliente finale, suddividendo il beneficio in 10 quote annuali
Documentazione tecnica da trasmettere
“Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni dalla data fine dei lavori o di collaudo delle opere, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (https://detrazionifiscali.enea.it/).
Documentazione da conservare a cura del cliente
Di tipo “Tecnico”:
▷ certificazione del fornitore/produttore/assemblatore che attesti il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra;
▷ stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario;
▷ schede tecniche dei componenti e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
Di tipo “Amministrativo”:
▷ delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
▷ fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio
che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
▷ ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
▷ stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
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